Danno da demansionamento e danno biologico: la prova non è “interscambiabile”

Danno da demansionamento e danno biologico: la prova non è “interscambiabile”
28 Ottobre 2016: Danno da demansionamento e danno biologico: la prova non è “interscambiabile” 28 Ottobre 2016

Di recente la Corte di Cassazione è tornata su un tema spesso foriero di dubbi ed errori: il quid probandi in relazione rispettivamente al danno da demansionamento e al danno biologico. Com’è noto, in entrambi i casi l’onus probandi incombe su parte attrice. Ciò che cambia, invece, è il “quid probandi” ed i criteri utilizzabili per la loro quantificazione. Il danno patrimoniale da demansionamento, infatti, può legittimamente ricavarsi anche in via presuntiva dalla presenza degli indici sintomatici enucleati dalla giurisprudenza o mediante ricorso a massime di comune esperienza ex art. 115 cpv. c.p.c. (cfr., ex aliis, Cass. n. 4652/09; Cass. S.U. n. 6572/069). Quanto alla sua quantificazione, la giurisprudenza maggioritaria ritiene adeguato il parametro della retribuzione. Il danno (non patrimoniale) biologico, invece, è assoggettato a regole probatorie più stringenti, in quanto deve risultare da un accertamento medico - legale. Ai fini di quest’ultimo non è sufficiente esibire una perizia medico – legale di parte, ma è indispensabile dimettere certificazioni mediche, sul cui presupposto è poi possibile disporre una CTU medico – legale. In particolare, la Corte di Cassazione ha giudicato che la Corte territoriale, “con motivazione scevra da vizi logici o giuridici ha ritenuto insufficiente, per dimostrare il danno biologico, la relazione medico-legale prodotta dal[l'odierno] ricorrente incidentale, in quanto basata su dati anamnestici forniti dalla parte e non corredati da idonee certificazioni mediche (…) né può invocarsi il principio di non contestazione riguardo al tenore di documenti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proposizione, se del caso, di querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (cfr., da ultimo, Cass. n. 6606/16)” (cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sent. n. 20677/2016). Ai fini della sua quantificazione, è implicito che il riferimento è costituito dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Per concludere, pertanto, i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che mentre il danno patrimoniale da demansionamento può essere provato anche attraverso presunzioni, quello non patrimoniale biologico deve trovare riscontro in idonea documentazione medica, risultando invece insufficienti mere allegazioni di parte ovvero perizie di parte non suffragate da certificazioni mediche.

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